LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 21
Abrogazione di norme
1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo) e' abrogata.
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13
(Norme in materia di sport) e' abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e' abrogato.
4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione
dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-loco") e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 2
1) Il testo del comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 13 del 2000, era
il seguente:
"Art. 12 - Norme transitorie e di prima applicazione
omissis
5. Le disposizioni degli articoli 2, comma 4 ed 8, comma 1, nella
parte in cui prevedono l'iscrizione agli Albi provinciali di cui alla
L.R. 10/95 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e
convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di
una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione
dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge
nazionale sull'associazionismo sociale.".
Comma 3
2) Il testo del comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 7 del 1998, era il
seguente:
"Art. 19 - Disposizioni transitorie
omissis
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
revisione della legislazione in materia di promozione e
valorizzazione dell'associazionismo, resta in vigore la disciplina di
cui all'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito
dall'art. 20 della L.R. n. 28 del 1993.
omissis".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 1981, era il seguente:
"Art. 3 - Albo provinciale delle Associazioni Pro-loco
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell'Albo
provinciale delle Associazioni Pro-loco, che sostituisce a tutti gli
effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che,
avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalita' di
cui all'art. 2. L'iscrizione e' subordinata altresi' alla condizione
che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o
piu' rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o
esplichi la propria attivita'.
3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le modalita' per
l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra
di loro, all'iscrizione delle "Pro-loco" che operino in Comuni
appartenenti a diverse Province.".