REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 21                                                               
Abrogazione di norme                                                            
1. La L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la                    
valorizzazione dell'associazionismo) e' abrogata.                               
2. Il comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13               
(Norme in materia di sport) e' abrogato.                                        
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7                    
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e            
commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5             
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e           
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e' abrogato.              
4. L'articolo 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione                 
dell'Albo regionale delle associazioni "Pro-loco") e' abrogato.                 
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 13 del 2000, era             
il seguente:                                                                    
"Art. 12 - Norme transitorie e di prima applicazione                            
omissis                                                                         
5. Le disposizioni degli articoli 2, comma 4 ed 8, comma 1, nella               
parte in cui prevedono l'iscrizione agli Albi provinciali di cui alla           
L.R. 10/95 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e             
convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di           
una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione                   
dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge                   
nazionale sull'associazionismo sociale.".                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 7 del 1998, era il           
seguente:                                                                       
"Art. 19 - Disposizioni transitorie                                             
omissis                                                                         
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di                 
revisione della legislazione in materia di promozione e                         
valorizzazione dell'associazionismo, resta in vigore la disciplina di           
cui all'art. 3 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito              
dall'art. 20 della L.R. n. 28 del 1993.                                         
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 1981, era il seguente:             
"Art. 3 - Albo provinciale delle Associazioni Pro-loco                          
1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell'Albo                   
provinciale delle Associazioni Pro-loco, che sostituisce a tutti gli            
effetti l'Albo nazionale previsto dalla Legge 4 marzo 1958, n. 174.             
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che,                
avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalita' di            
cui all'art. 2. L'iscrizione e' subordinata altresi' alla condizione            
che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o            
piu' rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o               
esplichi la propria attivita'.                                                  
3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le modalita' per           
l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra            
di loro, all'iscrizione delle "Pro-loco" che operino in Comuni                  
appartenenti a diverse Province.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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