REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 20                                                               
Modificazioni di leggi regionali                                                
1. Alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione              
culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:                            
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 e' sostituita dalla                
seguente: "b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche            
in campo culturale";                                                            
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituita dalla                
seguente: "b) progetti che in conformita' degli indirizzi del                   
programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da                
associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale";           
c) il comma 3 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "3. Per               
accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni            
di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente             
nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri            
del volontariato.".                                                             
2. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono           
apportate le seguenti modificazioni:                                            
a) il comma 4 dell'articolo 2 e' cosi' sostituito: "4. Le funzioni di           
cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite            
convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con             
le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni             
iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di             
promozione sociale, attraverso: a) la concessione di contributi per             
attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di                 
particolare valenza, di livello almeno regionale; b) la promozione di           
campagne di informazione per il miglioramento del benessere                     
psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il corretto             
esercizio delle attivita' sportive.";                                           
b) il comma 1 dell'articolo 8 e' cosi' sostituito: "1. I contributi             
regionali di cui al presente titolo sono concessi ad Enti locali,               
associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle                
associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in           
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80             
per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.";                         
c) il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito: "1. La Regione,             
in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria              
programmazione, a sostegno delle attivita' organizzative e di                   
coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative                
iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede                  
contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e                   
organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".                    
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 22              
agosto 1994, n. 37, concernente Norme in materia di promozione                  
culturale, era il seguente:                                                     
"Art. 4 - Destinatari dei contributi regionali                                  
1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge            
sono:                                                                           
omissis                                                                         
b) associazioni culturali;                                                      
omissis".                                                                       
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 37           
del 1994, citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:            
"Art. 5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e               
associazioni culturali                                                          
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a                  
sostegno di:                                                                    
omissis                                                                         
b) progetti che, in conformita' degli indirizzi del programma                   
triennale di cui all'art. 3, vengono preservi da associazioni                   
culturali.                                                                      
omissis".                                                                       
3) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 37 del 1994, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e               
associazioni culturali                                                          
omissis                                                                         
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di cui al               
comma 1, lett. b) debbono essere iscritti all'Albo regionale delle              
associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette                       
associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:            
a) operare senza fini di lucro;                                                 
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;                           
c) svolgere attivita' culturale da almeno due anni;                             
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo           
svolgimento dei progetti proposti.".                                            
Comma 2                                                                         
4) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n.             
13, concernente Norme in materia di sport, era il seguente:                     
"Art. 2 - Funzioni regionali in materia di sport                                
omissis                                                                         
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono                   
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con                
soggetti pubblici e privati, con le federazioni sportive riconosciute           
dal CONI e con le associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli             
Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n, 10, attraverso:              
a) la concessione di contributi per attivita', iniziative                       
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di               
livello almeno regionale;                                                       
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del           
benessere psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il            
corretto esercizio delle attivita' sportive.                                    
omissis".                                                                       
5) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 13 del 2000, citata           
alla nota 4) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 8 - Contributi regionali                                                  
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad            
Enti locali, associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi             
provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in           
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80%            
del tasso praticato dall'istituto bancario.                                     
omissis".                                                                       
6) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 13 del 2000,                 
citata alla nota 4) al presente articolo, era il seguente:                      
"Art. 11 - Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e                  
ricreativo                                                                      
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito             
della propria programmazione, a sostegno delle attivita'                        
organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali                   
sportive e ricreative iscritte nell'Albo regionale di cui alla L.R.             
10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione                  
diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e                     
ricreativo.                                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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