LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 20
Modificazioni di leggi regionali
1. Alla L.R. 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione
culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 e' sostituita dalla
seguente: "b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche
in campo culturale";
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituita dalla
seguente: "b) progetti che in conformita' degli indirizzi del
programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da
associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale";
c) il comma 3 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "3. Per
accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni
di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente
nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri
del volontariato.".
2. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell'articolo 2 e' cosi' sostituito: "4. Le funzioni di
cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite
convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con
le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni
iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di
promozione sociale, attraverso: a) la concessione di contributi per
attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di
particolare valenza, di livello almeno regionale; b) la promozione di
campagne di informazione per il miglioramento del benessere
psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il corretto
esercizio delle attivita' sportive.";
b) il comma 1 dell'articolo 8 e' cosi' sostituito: "1. I contributi
regionali di cui al presente titolo sono concessi ad Enti locali,
associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle
associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80
per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.";
c) il comma 1 dell'articolo 11 e' cosi' sostituito: "1. La Regione,
in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria
programmazione, a sostegno delle attivita' organizzative e di
coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative
iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede
contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e
organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.".
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 22
agosto 1994, n. 37, concernente Norme in materia di promozione
culturale, era il seguente:
"Art. 4 - Destinatari dei contributi regionali
1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge
sono:
omissis
b) associazioni culturali;
omissis".
2) Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 37
del 1994, citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e
associazioni culturali
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a
sostegno di:
omissis
b) progetti che, in conformita' degli indirizzi del programma
triennale di cui all'art. 3, vengono preservi da associazioni
culturali.
omissis".
3) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 37 del 1994, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e
associazioni culturali
omissis
3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di cui al
comma 1, lett. b) debbono essere iscritti all'Albo regionale delle
associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette
associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
c) svolgere attivita' culturale da almeno due anni;
d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo
svolgimento dei progetti proposti.".
Comma 2
4) Il testo del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n.
13, concernente Norme in materia di sport, era il seguente:
"Art. 2 - Funzioni regionali in materia di sport
omissis
4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono
realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, con le federazioni sportive riconosciute
dal CONI e con le associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli
Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n, 10, attraverso:
a) la concessione di contributi per attivita', iniziative
sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di
livello almeno regionale;
b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del
benessere psico-fisico dei cittadini nonche' per la diffusione ed il
corretto esercizio delle attivita' sportive.
omissis".
5) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 13 del 2000, citata
alla nota 4) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 8 - Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad
Enti locali, associazioni iscritte nell'Albo regionale o negli Albi
provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in
conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80%
del tasso praticato dall'istituto bancario.
omissis".
6) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 13 del 2000,
citata alla nota 4) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 11 - Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e
ricreativo
1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito
della propria programmazione, a sostegno delle attivita'
organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali
sportive e ricreative iscritte nell'Albo regionale di cui alla L.R.
10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione
diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e
ricreativo.
omissis".