REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 19                                                               
Norme di indirizzo e coordinamento                                              
1. Al fine di garantire uniformita' nell'interpretazione e                      
nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita            
la competente Commissione consiliare, puo' emanare apposite                     
direttive.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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