REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 19 Norme di indirizzo e coordinamento 1. Al fine di garantire uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, puo' emanare apposite direttive.