TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
Norme transitorie
1. Le misure dei depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono
ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente
operanti, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province
competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma precedente,
dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali
dovuti ai sensi della presente legge, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della stessa, pena la revoca
dell'autorizzazione stessa.
3. La riduzione prevista al comma 1 si applica anche alle nuove
agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata
in vigore della presente legge ed a quelle operanti da meno di 5
anni, al compimento di 5 anni di regolare attivita', sulla base di
quanto risulta agli atti delle Province competenti.
4. In sede di prima applicazione della legge, allo scopo di garantire
la qualita' dei nuovi accessi e di monitorare la fase di avvio del
processo di liberalizzazione, le autorizzazioni per l'apertura di
nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 2, lett. b) e
lett. c), nel territorio complessivamente considerato di ciascuna
Provincia non potranno superare, rispetto al numero di agenzie
previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996,
l'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/99, le
Province annualmente stabiliranno e pubblicizzeranno i criteri di
priorita' e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con
particolare riguardo alle specifiche esigenze attinenti ad una
migliore redistribuzione territoriale dei servizi delle agenzie di
viaggio e turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi
di agenzie di viaggio e turismo.