REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

             TITOLO V                                                           
        DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                       
          Art. 17                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Le misure dei depositi cauzionali previste dall'art. 10 sono                 
ridotte di due terzi per le agenzie di viaggio e turismo regolarmente           
operanti, sulla base di quanto risulta agli atti delle Province                 
competenti, da cinque anni alla data di entrata in vigore della                 
presente legge.                                                                 
2. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma precedente,                  
dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali              
dovuti ai sensi della presente legge, entro il termine di un anno               
dalla data di entrata in vigore della stessa, pena la revoca                    
dell'autorizzazione stessa.                                                     
3. La riduzione prevista al comma 1 si applica anche alle nuove                 
agenzie di viaggio e turismo autorizzate successivamente alla entrata           
in vigore della presente legge ed a quelle operanti da meno di 5                
anni, al compimento di 5 anni di regolare attivita', sulla base di              
quanto risulta agli atti delle Province competenti.                             
4. In sede di prima applicazione della legge, allo scopo di garantire           
la qualita' dei nuovi accessi e di monitorare la fase di avvio del              
processo di liberalizzazione, le autorizzazioni per l'apertura di               
nuove agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 2, lett. b) e               
lett. c), nel territorio complessivamente considerato di ciascuna               
Provincia non potranno superare, rispetto al numero di agenzie                  
previste dai piani provinciali approvati al 31 dicembre 1996,                   
l'incremento annuo del 15% sino al 31 dicembre 1999.                            
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 per il triennio 1997/99, le            
Province annualmente stabiliranno e pubblicizzeranno i criteri di               
priorita' e le scadenze per il rilascio delle nuove concessioni, con            
particolare riguardo alle specifiche esigenze attinenti ad una                  
migliore redistribuzione territoriale dei servizi delle agenzie di              
viaggio e turismo e alle localizzazioni in comuni attualmente privi             
di agenzie di viaggio e turismo.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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