REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 18                                                               
Opere acquedottistiche e fognarie                                               
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro                  
consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai             
sensi dell'articolo 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47               
(Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di                
opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei                  
capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere                            
acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione e' disposto                
quanto segue:                                                                   
a) alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi                    
regionali e' apportata la seguente integrazione: Cap. 35305                     
"Contributi in capitale a favore di Comuni e loro consorzi per                  
l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,             
L.R. 15 novembre 1976, n. 47)". Esercizio 2003: Euro 1.800.000,00               
b) e' disposta la seguente autorizzazione a valere sul capitolo                 
sottoindicato: Cap. 35720 "Contributi in conto capitale a favore di             
Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche               
(art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" Esercizio 2003: Euro           
150.000,00.                                                                     
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1976 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
omissis                                                                         
I contributi regionali in conto capitale sono ragguagliati al costo             
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino            
a copertura totale di detto costo.                                              
omissis                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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