REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                  TITOLO IV                                                     
            DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
               CAPO I                                                           
        Opere conformi alle previsioni urbanistiche                             
          Art. 18                                                               
Deposito e comunicazione dell'atto                                              
che comporta dichiarazione di pubblica utilita'                                 
1. L'autorita' che ha approvato uno degli atti di cui all'articolo              
15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera o            
intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso                   
l'ufficio per le espropriazioni.                                                
2. L'ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree           
l'avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con                
avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico,           
qualora cio' sia stato richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 10.            
La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal                    
ricevimento della stessa, il proprietario ha la facolta' di fornire             
ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire                
all'immobile ai fini della determinazione dell'indennita' di                    
esproprio.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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