REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 18                                                               
Oneri finanziari                                                                
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente               
legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unita'                  
previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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