REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 18                                                               
Modifiche progettuali                                                           
soggette a ulteriore titolo abilitativo                                         
1. Le modifiche a denunce di inizio attivita' o a permessi di                   
costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono             
soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio               
attivita' o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire                
qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite                
all'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), ovvero                      
modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche               
sulla struttura.                                                                
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono presentati o                     
rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla                  
normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di              
interventi su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari,              
secondo le modalita' previste rispettivamente dagli artt. 10 e 13,              
fatto salvo il preventivo deposito del progetto, previsto dall'art.             
3, ottavo comma, della L.R. n. 35 del 1984, nei casi in cui la                  
variante modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni                  
sismiche sulla struttura.                                                       
3. In tali casi la denuncia di inizio attivita' o il permesso di                
costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo                 
abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione             
delle opere ed entro il termine di validita' del titolo abilitativo             
originario.                                                                     
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 8 dell'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35,              
concernente Norme per lo snellimento delle procedure per le                     
costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico.            
Attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Deposito del progetto                                                 
omissis                                                                         
Le varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli                
effetti delle azioni sismiche sulla struttura ovvero portino alla               
realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico                
individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), sono subordinate,           
rispettivamente, al deposito del progetto disciplinato dal presente             
articolo ovvero all'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della               
Legge 2 febbraio 1974, n. 64.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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