TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 16
(modificati commi 1 e 2 da art. 2, L.R. 13/11/2001, n. 38)
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto
costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 1.549 Euro a 9.296 Euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od
occasionale, le attivita' di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la
preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attivita' in
modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di
non associati.
2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da 774 Euro a 1.549
Euro:
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con
le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti
dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei
singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o
sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla
direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con Legge 6
febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lett. b) e
al comma 2, la autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per un
periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e
successivamente revocata.
4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente
legge regionale e' presentato alla Provincia competente per
territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni
amministrative dalla Provincia stessa erogate.