REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

              TITOLO IV                                                         
       SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE                                 
       SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                  
          Art. 16                                                               
(modificati commi 1 e 2 da art. 2, L.R. 13/11/2001, n. 38)                      
Sanzioni amministrative                                                         
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto              
costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione                  
amministrativa pecuniaria nella misura da 1.549 Euro a 9.296 Euro:              
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od                       
occasionale, le attivita' di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la              
preventiva autorizzazione;                                                      
b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;                     
c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attivita' in               
modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di            
non associati.                                                                  
2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da 774 Euro a 1.549            
Euro:                                                                           
a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con           
le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti              
dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;                  
b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei              
singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o              
sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla            
direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con Legge 6               
febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti             
stipulati con i consumatori.                                                    
3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lett. b) e           
al comma 2, la autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per un            
periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e                      
successivamente revocata.                                                       
4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente             
legge regionale e' presentato alla Provincia competente per                     
territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni                  
amministrative dalla Provincia stessa erogate.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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