LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 17
Attivita' di controllo
1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalita' di
controllo diretto sulle attivita' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva
esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3,
nonche' in merito alle modalita' con cui esse usufruiscono delle
forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di
riferimento.
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalita' di controllo di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformita' delle
procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti
essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello
svolgimento delle attivita', previa diffida e concessione di un
termine per il ripristino delle condizioni necessarie,
l'Amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono
ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI