REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 17                                                               
Attivita' di controllo                                                          
1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalita' di                 
controllo diretto sulle attivita' delle associazioni di promozione              
sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva                
esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3,                
nonche' in merito alle modalita' con cui esse usufruiscono delle                
forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di                   
riferimento.                                                                    
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalita' di controllo di            
cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformita' delle                  
procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore                
della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della                
competente Commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi              
nel Bollettino Ufficiale regionale.                                             
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti                 
essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello                      
svolgimento delle attivita', previa diffida e concessione di un                 
termine per il ripristino delle condizioni necessarie,                          
l'Amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.           
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono             
ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.                            
TITOLO IV                                                                       
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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