REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

              TITOLO IV                                                         
       SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE                                 
       SANZIONI AMMINISTRATIVE                                                  
          Art. 15                                                               
Sospensione e revoca dell'autorizzazione                                        
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione                      
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per             
un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:                    
a) qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle                      
autorizzate;                                                                    
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze            
a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;                           
c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero               
gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n.              
90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva            
93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;            
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito                     
cauzionale nei termini previsti;                                                
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni                
dalla cessazione per qualsiasi causa della attivita' del direttore              
tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non            
provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il                
termine assegnato dalla Provincia;                                              
f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi              
responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta                
turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che                   
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o              
internazionale.                                                                 
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:                          
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al             
comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita'            
che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della                    
Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa           
a pena di revoca dell'autorizzazione;                                           
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle                  
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.                                      
3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della             
autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.                      
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi               
previsti dalla presente legge.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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