TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per
un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:
a) qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle
autorizzate;
b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze
a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero
gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n.
90/314/CEE recepita con DLgs 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva
93/13/CEE recepita con l'art. 25 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;
d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito
cauzionale nei termini previsti;
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni
dalla cessazione per qualsiasi causa della attivita' del direttore
tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non
provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il
termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi
responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta
turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che
investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o
internazionale.
2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al
comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita'
che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della
Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa
a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della
autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.
4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi
previsti dalla presente legge.