LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 16
Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei
quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte le
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i
Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765),
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le
associazioni occupano gli spazi.