REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 16                                                               
Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi                          
1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei             
quali si svolgono le relative attivita' sono compatibili con tutte le           
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i             
Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di              
densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e                   
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e           
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al           
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione              
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli                     
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765),            
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.                               
2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le                       
associazioni occupano gli spazi.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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