REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 16                                                               
Estinzione delle operazioni di factoring                                        
nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali                               
1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal                
Sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalita' previste            
dalle apposite convenzioni stipulate, e' autorizzata la spesa di Euro           
20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940                
nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - oneri ed interessi inerenti            
ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.                               
2. L'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 e' soppresso.                   
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 51 della L.R. n. 49 del 2001, citata alla nota               
all'art. 15, era il seguente:                                                   
"Art. 51 - Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale -            
Mezzi regionali                                                                 
1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai             
fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie               
locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli            
la Regione e' autorizzata ad intervenire, con propri mezzi                      
finanziari, nelle operazioni di factoring promosse, dalle Aziende               
sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti                
dalle stesse per interessi ed accessori.                                        
2. La Giunta regionale promuovera' nei confronti delle Aziende                  
sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e           
linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori,              
che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire                     
l'equilibrio finanziario di tali operazioni.                                    
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al               
presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad               
Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940           
nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti            
ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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