LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 16
Estinzione delle operazioni di factoring
nel Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali
1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal
Sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalita' previste
dalle apposite convenzioni stipulate, e' autorizzata la spesa di Euro
20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940
nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - oneri ed interessi inerenti
ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.
2. L'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 e' soppresso.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
Il testo dell'art. 51 della L.R. n. 49 del 2001, citata alla nota
all'art. 15, era il seguente:
"Art. 51 - Operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale -
Mezzi regionali
1. Al fine di ridurre i tempi di pagamento delle fatture emesse dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle Aziende sanitarie
locali, delle Aziende Ospedaliere e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
la Regione e' autorizzata ad intervenire, con propri mezzi
finanziari, nelle operazioni di factoring promosse, dalle Aziende
sanitarie finanziando, per l'esercizio 2002, gli oneri sostenuti
dalle stesse per interessi ed accessori.
2. La Giunta regionale promuovera' nei confronti delle Aziende
sanitarie regionali e dello IOR, azioni di contenimento della spesa e
linee di indirizzo nella regolazione dei rapporti con i fornitori,
che permettano al Sistema sanitario regionale di perseguire
l'equilibrio finanziario di tali operazioni.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono definiti entro un importo non superiore ad
Euro 10.329.137,98, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940
nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 - Oneri ed interessi inerenti
ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.".