REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 15                                                               
Divieti e sanzioni                                                              
1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per            
armi con canna ad anima liscia, durante l'esercizio venatorio, a                
chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi           
ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli               
articoli 11 e 12.                                                               
2. E' fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il            
periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere                 
sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare                  
apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo            
scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non            
siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. E' altresi'             
vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in            
orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.                   
3. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo           
fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il             
trasporto degli animali abbattuti.                                              
4. Durante la battuta o braccata e' altresi' vietato l'impiego di               
strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i             
collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o            
per garantire l'incolumita' delle persone.                                      
5. E' vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per           
il prelievo in forma selettiva.                                                 
6. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel              
presente Regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste           
dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della L.R. 8/94 e           
successive modifiche.                                                           
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il                
Comitato direttivo, su proposta della Commissione tecnica, puo'                 
comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o                              
dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni              
venatorie.                                                                      
8. Le infrazioni compiute dal caposquadra, dal suo sostituto o dal              
conduttore del cane durante la girata determinano, oltre alle                   
sanzioni di cui al comma 7, la segnalazione alla Provincia e la                 
conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.                      
9. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra           
o del gruppo di girata determinano la revoca del riconoscimento della           
squadra o del gruppo e la conseguente sospensione fino ad un periodo            
di cinque anni.                                                                 
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 6                                                                         
1) La Legge 11 febbraio 1992, n, 157 concerne Norme per la protezione           
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.                    
2) Il testo dell'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, citata alla nota             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 61 - Sanzioni                                                             
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli                  
articoli 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono           
cosi' sanzionate:                                                               
  a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle             
operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo               
della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;                                
  b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549;                         
  c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da              
parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;                 
  d) immissioni di fauna selvatica, compiute al di fuori dei casi               
consentiti: da 258 Euro a 1.549;                                                
  e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalita' tali             
da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;                 
  f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per                    
finalita' non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;                                
  g) omessa comunicazione all'Autorita' della raccolta uova o nuovi             
nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di                 
necessita': da 25 Euro a 154 Euro;                                              
  h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza            
dell'accesso ad ATC di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro;                    
  i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal                
programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;                   
  l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;            
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del                
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine            
di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro;                 
  m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle                   
pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del             
proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;                           
  n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed                 
annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro;           
detenzione di tesserino detentorio non perfettamente leggibile: da 25           
Euro a 154 Euro;                                                                
  o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo                     
fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione            
di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;                      
  p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione              
della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di                 
imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato           
nonche' sequestro e confisca dei capi stessi;                                   
  q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna            
selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione                   
all'allevamento;                                                                
  r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche              
diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia:             
da 103 Euro a 619 Euro;                                                         
  s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della             
fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia              
non e' consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;                                    
  t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619                
Euro;                                                                           
  u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del           
titolare: da 51 Euro a 309 Euro;                                                
  v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a              
154 Euro;                                                                       
  z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un               
numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie            
negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari            
non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;               
 aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103             
Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresi' il sequestro e la           
confisca dei capi abbattuti;                                                    
 bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a           
619 Euro;                                                                       
 cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze,             
del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari            
consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;                                             
 dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in             
appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25               
Euro a 154 Euro;                                                                
 ee) caccia in piu' di due cacciatori contemporaneamente in                     
appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;                                 
 ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento           
temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione                            
dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata,           
compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;                        
 gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento                
temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;                                              
 hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento               
temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103               
Euro a 619 Euro;                                                                
 ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri           
da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili,                  
fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura                 
adibita a posto di lavoro, nonche' da ferrovie, strade carrozzabili e           
piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade           
poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;                              
 ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri            
dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;                    
 mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in                  
periodi, giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato           
alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita              
custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con                
fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;                                          
 nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie               
protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonche' sequestro e confisca dei             
richiami;                                                                       
 oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di               
specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di             
nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata                      
comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del             
rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;                      
 pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il           
dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154                
Euro;                                                                           
 qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25            
Euro a 154 Euro;                                                                
 rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e                  
mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;                              
 ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi             
forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;                                 
 tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di              
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza                       
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso           
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili            
adibiti ad abitazione e posto di lavoro, di vie di comunicazione                
ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri              
impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed             
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del             
bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;                                               
 uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'               
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque           
genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio                     
venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche            
e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;                               
 vv) caccia a rastrello in piu' di tre persone o utilizzazione a                
scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore               
negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;                        
 zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di                 
questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con                   
sequestro e confisca delle reti;                                                
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad                 
esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione            
faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258           
Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;                      
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a                 
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art.              
10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;            
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima                  
licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di                 
licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;                   
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei               
terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;             
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non           
in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239. Si applicano altresi' il               
sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;                         
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in            
violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di              
prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi                
assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;                                              
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a               
1.859 Euro. Si applicano altresi' il sequestro e la confisca                    
dell'arma e dei capi abbattuti;                                                 
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di            
cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla              
gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.            
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate           
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a a154 Euro.                   
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti                
regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei           
provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in                 
materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa             
da 51 Euro a 309 Euro.                                                          
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o),            
z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione                  
pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove           
giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.                  
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente                 
articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso             
di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.           
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui              
all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n, 21, concernente la                    
disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di                   
competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia             
designati dal Presidente della Giunta provinciale.                              
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative           
di cui al presente articolo sono introitati dalle Province a norma              
della L.R. n. 21 del 1984.                                                      
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata               
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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