TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 14
Commercializzazione di singoli servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge
le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita'
sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e
soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettivita',
possono esercitare le attivita' di prenotazione e commercializzazione
del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad un
organismo associativo o consortile o cooperativo o societario,
costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo
servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attivita' di
prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito
contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento
di tali attivita' nell'ambito degli elenchi merceologici previsti
nella relativa licenza di esercizio commerciale.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso
l'esercizio delle attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate
all'art. 2, con qualsivoglia modalita', sia che venga gestito da
singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi
forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano
dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di
attivita' di agenzia di viaggi.
4. Le attivita' di informazione ed accoglienza attualmente svolte
sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate
dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attivita'
di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici,
di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:
a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di
qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo
della imparzialita' assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o
in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal
Comune;
b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che
la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attivita' di
commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri
a carico dell'Ente pubblico.