REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

            TITOLO III                                                          
        ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                             
          Art. 14                                                               
Commercializzazione di singoli servizi turistici                                
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge             
le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attivita'            
sia disciplinata dalle relative normative di settore.                           
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e            
soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettivita',           
possono esercitare le attivita' di prenotazione e commercializzazione           
del proprio prodotto:                                                           
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;              
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attivita' ad un           
organismo associativo o consortile o cooperativo o societario,                  
costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo                  
servizio turistico;                                                             
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attivita' di               
prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito            
contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento             
di tali attivita' nell'ambito degli elenchi merceologici previsti               
nella relativa licenza di esercizio commerciale.                                
3. Per i soggetti indicati al comma 2 e' espressamente escluso                  
l'esercizio delle attivita' proprie di agenzia di viaggio indicate              
all'art. 2, con qualsivoglia modalita', sia che venga gestito da                
singoli fornitori o da fornitori associati tra loro in qualsiasi                
forma e modo o da concessionari, salvo che tali soggetti non vengano            
dotati della prescritta autorizzazione provinciale all'esercizio di             
attivita' di agenzia di viaggi.                                                 
4. Le attivita' di informazione ed accoglienza attualmente svolte               
sulla base della legge regionale dai Comuni, possono essere affidate            
dai Comuni stessi, in concessione ai soggetti che svolgano attivita'            
di prenotazione e commercializzazione di singoli servizi turistici,             
di cui alla lett. b) del comma 2 alle seguenti condizioni:                      
a) venga garantito il diritto di adesione al servizio da parte di               
qualunque fornitore locale e venga previsto un sistema di controllo             
della imparzialita' assicurata dal Comune mediante mezzi telematici o           
in modo automatico nello svolgimento del servizio autorizzato dal               
Comune;                                                                         
b) venga espressamente previsto nel disciplinare di concessione che             
la copertura finanziaria di tutte le spese connesse all'attivita' di            
commercializzazione di servizi turistici, sia assicurata senza oneri            
a carico dell'Ente pubblico.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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