LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 15
Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto
ai sensi del Titolo VIII del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), possono deliberare
riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui
alla presente legge.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il Titolo VIII del DLgs n. 267 del 2000 concerne Enti locali
deficitari o dissestati.