REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 15                                                               
Riduzione di tributi locali                                                     
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto            
ai sensi del Titolo VIII del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico           
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), possono deliberare             
riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore                
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui           
alla presente legge.                                                            
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il Titolo VIII del DLgs n. 267 del 2000 concerne Enti locali                    
deficitari o dissestati.                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina