TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 13
Attivita' di organizzazione di viaggi
in forma non professionale
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10
della Legge n. 217 del 1983. Le medesime associazioni sono comunque
tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111 ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. b) del medesimo decreto legislativo.
2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o
locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per
finalita' politiche o sportive, qualora non svolgano le attivita' di
cui all'art. 2 nelle forme e con le modalita' previste dalla presente
legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli
organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le
adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresi' organizzare
in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o
complessi ricettivi propri o convenzionati.
3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono
altresi' organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di
manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri
associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data
comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o
l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della
gita e il numero presunto dei partecipanti.
4. E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la
organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici
nell'ambito dello svolgimento di proprie attivita' istituzionali.