REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

            TITOLO III                                                          
        ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                             
          Art. 13                                                               
Attivita' di organizzazione di viaggi                                           
in forma non professionale                                                      
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle                   
associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 dell'art. 10                
della Legge n. 217 del 1983. Le medesime associazioni sono comunque             
tenute alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto                   
legislativo 17 marzo 1995, n. 111 ai sensi dell'art. 3, comma 1,                
lett. b) del medesimo decreto legislativo.                                      
2. Le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o               
locale agli stessi fini di cui al comma precedente, ovvero per                  
finalita' politiche o sportive, qualora non svolgano le attivita' di            
cui all'art. 2 nelle forme e con le modalita' previste dalla presente           
legge, possono comunque promuovere e pubblicizzare, all'interno degli           
organismi stessi, viaggi riservati ai propri soci, raccogliendo le              
adesioni e le quote di partecipazione. Possono altresi' organizzare             
in Italia per i propri associati vacanze sociali presso strutture o             
complessi ricettivi propri o convenzionati.                                     
3. Le associazioni e sodalizi di cui al comma precedente possono                
altresi' organizzare ed effettuare gite occasionali in coincidenza di           
manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente a propri                   
associati o appartenenti. Di tali iniziative deve essere data                   
comunicazione preventiva alla Provincia in cui ha sede il sodalizio o           
l'associazione, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della            
gita e il numero presunto dei partecipanti.                                     
4. E' esclusa infine dalla disciplina della presente legge la                   
organizzazione di viaggi da parte di Enti o organismi pubblici                  
nell'ambito dello svolgimento di proprie attivita' istituzionali.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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