LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 14
Osservatorio regionale associazionismo
di promozione sociale
1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di
promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale
del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del
Terzo Settore, con proprio atto provvedera' a determinare la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio di cui
al comma 1.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare le necessita' del territorio e le priorita' di
intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze,
raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attivita'
di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli Enti locali e
con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini
della promozione e dello sviluppo delle attivita' di promozione
sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la
"Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i
soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale
interessate.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo dell'art. 35 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' riportato alla nota
all'art. 10.