TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 12
Pacchetti turistici
Programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro
mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni,
con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati
da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero,
ai fini della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti
in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.
2. Per i "pacchetti turistici" si applica la specifica disciplina
stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente
"Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE" concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di
singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti,
dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio
offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di
viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive
integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante
dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio
non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento
della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto
adempimento.
5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il
turista puo' rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero
telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che puo' essere
predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli
organismi di tutela del turista.
6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni
trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle
pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi
di viaggio.