REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

       TITOLO II                                                                
    TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                            
DI VIAGGIO E TURISMO                                                            
          Art. 12                                                               
Pacchetti turistici                                                             
Programmi di viaggio e opuscoli informativi                                     
1. I programmi, gli opuscoli, gli annunci, i manifesti e ogni altro             
mezzo informativo concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni,             
con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati           
da agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero,            
ai fini della loro pubblicazione e diffusione devono essere redatti             
in modo da fornire all'utente un'informazione corretta e completa.              
2. Per i "pacchetti turistici" si applica la specifica disciplina               
stabilita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente             
"Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE" concernente i viaggi, le             
vacanze ed i circuiti "tutto compreso".                                         
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di                 
singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti,            
dovranno contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio              
offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di              
viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive                   
integrazioni e modifiche.                                                       
4. Il programma di viaggio costituisce parte integrante                         
dell'eventuale documento di viaggio. Qualora il documento di viaggio            
non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento            
della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto                 
adempimento.                                                                    
5. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il              
turista puo' rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero           
telefonico per l'assistenza (c.d. numero verde), che puo' essere                
predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero anche dagli              
organismi di tutela del turista.                                                
6. Le agenzie produttrici ed organizzatrici di viaggi e soggiorni               
trasmettono alla Provincia territorialmente competente copia delle              
pubblicazioni o di altro materiale informativo relativo ai programmi            
di viaggio.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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