REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
              CAPO III                                                          
        Durata del vincolo espropriativo                                        
          Art. 13                                                               
Termini di efficacia del vincolo espropriativo                                  
1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa                   
efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante               
nonche' uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8,               
comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche                       
disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di                
durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che                
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.                      
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilita' entro il termine           
di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate              
sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della L.R.            
25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).                    
3. Il vincolo decaduto puo' essere motivatamente reiterato, per una             
sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1            
e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella                 
normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e            
fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennita' di             
cui all'articolo 39 del DPR 327/01.                                             
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 31 del 2002, e' il seguente:              
"Art. 5 - Attivita' edilizia in aree parzialmente pianificate                   
1. Per i Comuni provvisti di Piano strutturale comunale (PSC), negli            
ambiti del territorio assoggettati a Piano operativo comunale (POC),            
come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino                           
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva            
l'attivita' edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli                    
interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:                          
a) alla manutenzione straordinaria;                                             
b) al restauro e risanamento conservativo;                                      
c) alla ristrutturazione edilizia di singole unita' immobiliari, o              
parti di esse, nonche' di interi edifici nei casi e nei limiti                  
previsti dal PSC;                                                               
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti                   
previsti dal PSC.                                                               
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli             
ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il valore e gli           
effetti di Piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 30,             
comma 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito delia scadenza del           
termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non           
si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei              
vincoli espropriativi secondo le modalita' previste dalla legge.                
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti            
nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino           
all'approvazione della strumentazione urbanistica prevista dalla L.R.           
n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli           
strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.                               
4. Sono comunque fatti salvi i limiti piu' restrittivi circa le                 
trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE ovvero, in via            
transitoria, dal regolamento edilizio comunale.".                               
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 39 del DPR n. 327 del 2001, citato alla nota              
all'art. 2, e' il seguente:                                                     
"Art. 39 - Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni                 
urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili                   
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso             
di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un                 
vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una             
indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente                    
prodotto.                                                                       
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennita' negli             
atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorita' che             
ha disposto la reiterazione del vincolo e' tenuta a liquidare                   
l'indennita', entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia              
ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla                
entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche             
gli interessi legali.                                                           
3. Con atto di citazione innanzi alla Corte d'appello nel cui                   
distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la stima              
effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a pena di                 
decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla                  
notifica dell'atto di stima.                                                    
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il                     
proprietario puo' chiedere alla Corte d'appello di determinare                  
l'indennita'.                                                                   
5. Dell'indennita' liquidata al sensi dei commi precedenti non si               
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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