LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 13
Modifiche della L.R. 8 settembre 1997, n. 33
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33
(Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore
agroalimentare) e' sostituito dal seguente:
"2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate,
con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 3, quando esse
vengono integrate con la realizzazione di un sistema di ecogestione,
secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001
(Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione
volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di
ecogestione e di audit).".
2. L'articolo 9 della L.R. n. 33 del 1997 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva
un Programma annuale di interventi, sentito il parere della
competente Commissione consiliare. Il Programma individua gli
obiettivi e puo' stabilire ulteriori priorita' rispetto a quelle
previste dall'art. 5 per:
a) le imprese agricole;
b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS
di cui al Reg. CE n. 761/2001.
2. Il Programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee
programmatiche della politica agricola comunitaria ed alle
condizioni, modalita' e limiti previsti dalla Commissione Europea.".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 dicembre 2002 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 8 settembre 1997, n.
33, concernente Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita'
nel settore agroalimentare era il seguente:
"Art. 2 - Sistemi di gestione per la qualita' e di gestione
ambientale
omissis
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate,
con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 3, quando esse
vengono integrate con la realizzazione di un sistema di gestione
ambientale, secondo quanto previsto dal Reg. (CEE) 1836/93 "Adesione
volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit".
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 33 del 1997, citata alla nota
1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 9 - Ammissione ai contributi e procedure
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi sulla
base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri e
modalita' predefiniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32
"Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso".
2. I criteri di cui al comma 1 devono essere conformi alle linee
programmatiche della politica agricola comunitaria.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 145 del 4 febbraio 2002; oggetto consiliare n. 2589 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 153 in data 21 febbraio 2002;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.4 del
7 novembre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Guerra;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 2002,
atto n. 89/2002.