REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 13                                                               
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire                          
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta           
dal proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata allo                   
Sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione                    
concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali           
richiesti dal RUE.                                                              
2. La domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista              
abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, assevera la            
conformita' del progetto presentato agli strumenti urbanistici                  
adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed                     
igienico-sanitarie, nonche' alla valutazione preventiva, ove                    
acquisita.                                                                      
3. Il responsabile del procedimento puo' chiedere una sola volta,               
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed           
atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilita'              
dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa            
acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto                         
dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia            
a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti                      
integrativi.                                                                    
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il                  
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i                  
prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle                      
Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso                   
necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del                    
procedimento acquisisce altresi' il parere della commissione di cui             
all'art. 3, nei casi in cui e' richiesto, prescindendo comunque dallo           
stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta             
giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento,             
corredata da una relazione.                                                     
5. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli             
atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, il responsabile              
del procedimento convoca la conferenza di servizi.                              
6. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di            
sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti           
la necessita' di modeste modifiche, anche sulla base del parere della           
Commissione di cui all'art. 3, per l'adeguamento del progetto alla              
disciplina vigente puo' convocare l'interessato per un'audizione.               
7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale           
sono concordati tempi e modalita' per modificare il progetto                    
originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla               
presentazione della documentazione concordata.                                  
8. Il permesso di costruire e' rilasciato o negato dal responsabile             
dello Sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla                
proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla               
conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve              
essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio e' data               
notizia sull'Albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti             
nel cartello esposto presso il cantiere.                                        
9. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono raddoppiati per i Comuni con            
piu' di 100 mila abitanti nonche' per progetti particolarmente                  
complessi indicati dal RUE.                                                     
10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento,           
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.            
11. I Comuni, con il RUE, possono disciplinare autonomamente il                 
procedimento di rilascio del permesso di costruire, fermo restando il           
rispetto del termine di sessanta giorni di cui al comma 4, del                  
termine di cui al comma 8 e degli effetti dell'inutile decorrenza               
dello stesso indicato dal comma 10. Fino all'emanazione delle norme             
regolamentari comunali trovano applicazione le disposizioni del                 
presente articolo.                                                              
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 481 del Codice penale e' il seguente:                        
"Art. 481 - Falsita' ideologica in certificati commessa da persone              
esercenti un servizio di pubblica necessita'                                    
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di           
un altro servizio di pubblica necessita', attesta falsamente, in un             
certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la                   
verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da           
Lire centomila a un milione.".                                                  
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo           
di lucro.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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