REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

       TITOLO II                                                                
    TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                            
DI VIAGGIO E TURISMO                                                            
          Art. 11                                                               
Garanzia assicurativa                                                           
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di           
revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilita'             
civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla                      
partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia           
dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi               
turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia              
dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio               
(CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla                
direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti                 
"tutto compreso" cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo           
1995, n. 111.                                                                   
2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere           
depositata presso la Provincia competente.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina