TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 11
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di
revoca dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilita'
civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi
turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia
dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio
(CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' dalla
direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i circuiti
"tutto compreso" cosi' come recepita dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111.
2. Copia della polizza di assicurazione di cui al comma 1 deve essere
depositata presso la Provincia competente.