REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 12                                                               
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale                              
e soggetti pubblici                                                             
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono                
stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi           
nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attivita'            
di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.                        
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volonta' di              
stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la              
massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed                   
operanti nel settore oggetto della convenzione.                                 
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:                                     
a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle              
finalita' statutarie dell'associazione, nonche' le loro modalita' di            
espletamento;                                                                   
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di           
interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i             
beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attivita' di cui             
alla lettera a), nonche' le loro condizioni di utilizzazione;                   
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente             
pubblico, delle persone messe a disposizione da parte                           
dell'associazione, adeguatamente all'attivita' svolta e con                     
riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in                 
materia di lavoro dipendente;                                                   
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei                    
contraenti;                                                                     
e) le modalita' di rimborso delle spese documentate;                            
f) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;                  
g) la durata, le cause e modalita' di risoluzione della convenzione.            
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione            
sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche               
attivita' o progetti di pubblico interesse.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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