LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 12
Convenzioni fra associazioni di promozione sociale
e soggetti pubblici
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attivita'
di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volonta' di
stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la
massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed
operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle
finalita' statutarie dell'associazione, nonche' le loro modalita' di
espletamento;
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di
interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i
beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attivita' di cui
alla lettera a), nonche' le loro condizioni di utilizzazione;
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente
pubblico, delle persone messe a disposizione da parte
dell'associazione, adeguatamente all'attivita' svolta e con
riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in
materia di lavoro dipendente;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei
contraenti;
e) le modalita' di rimborso delle spese documentate;
f) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione;
g) la durata, le cause e modalita' di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione
sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche
attivita' o progetti di pubblico interesse.