REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 11                                                               
Organismo gestionale                                                            
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
con apposito provvedimento istituisce un organismo regionale dotato             
della necessaria autonomia organizzativa e gestionale al fine di                
garantire, nelle materie di cui alla presente legge:                            
a) maggiore efficacia ed efficienza all'azione regionale;                       
b) la necessaria tempestivita' nella realizzazione delle azioni;                
c) lo snellimento e la flessibilizzazione delle procedure anche in              
connessione con lo svolgimento di attivita' all'estero ovvero in                
rapporto con organismi e soggetti operanti in tale ambito.                      
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 19 del DL 18 gennaio 1993, n. 8, concernente                 
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'           
pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n.            
68, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto                
legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia            
di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e' il seguente:                 
"Art. 19 - Attivita' di cooperazione allo sviluppo degli Enti locali            
1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a            
realizzare programmi del Ministero degli Affari esteri relativi alla            
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla            
Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai           
relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale            
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri             
e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno               
stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da            
attuarsi anche da parte dei singoli associati.                                  
1-bis. I Comuni e le Province possono destinare un importo non                  
superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre Titoli delle            
entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere                 
programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di soliarieta'            
internazionale.".                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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