REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

          TITOLO IV                                                             
      ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI                                     
          Art. 11                                                               
Azioni comuni delle Universita'                                                 
e degli Enti pubblici di ricerca                                                
1. Per le finalita' specificate all'articolo 6, comma 3 della                   
presente legge, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a                      
partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla societa'           
consortile a responsabilita' limitata ASTER cui partecipano le                  
Universita' ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio                 
regionale.                                                                      
2. A tal fine la Regione e' autorizzata ad acquistare quote sociali             
di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.                    
3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti                 
condizioni:                                                                     
a) che lo statuto o l'atto costitutivo della societa' conferiscano              
alla Regione la facolta' di nominare il Presidente del Consiglio di             
amministrazione nonche' il Presidente del Collegio sindacale, a norma           
dell'art. 2458 C.C.;                                                            
b) che la societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le                   
attivita' di cui al comma 1;                                                    
c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria             
delle Universita' pubbliche operanti nel territorio regionale e della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
4. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la quota            
di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene                   
determinato, ai sensi dell'art. 2614 C.C., con le modalita' previste            
dallo statuto della societa'.                                                   
5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della             
Regione Emilia-Romagna alla societa' sono esercitati dal Presidente             
della Giunta regionale o da un suo delegato.                                    
6. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla                      
continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni              
dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e                
sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.                
7. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita                   
convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il              
sostegno al programma di attivita' della societa' stessa,                       
corrispondente alle attivita' indicate nel comma 3 dell'art. 6,                 
nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui             
alla presente legge.                                                            
8. Detta convenzione disciplina:                                                
a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile            
dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente            
comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere;                   
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di               
risultato delle attivita' svolte;                                               
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a               
consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.                         
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 47 dello Statuto e' il seguente:                          
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
Enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. II Consiglio, in conformita' all'art. 7, quarto comma, lettera g),           
nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle            
aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai quali            
partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui deve             
essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,                 
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 2458 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2458 - Societa' con partecipazione dello Stato o di enti                  
pubblici                                                                        
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazione in una societa'            
per azioni, l'atto costitutivo puo' ad essi conferire la facolta' di            
nominare uno o piu' amministratori o sindaci.                                   
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente            
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.              
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati                         
dall'assemblea.".                                                               
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 2614 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2614 - Fondo consortile                                                   
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi                     
contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del                 
consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo,            
e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i              
loro diritti sul fondo medesimo.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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