TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 10
(modificato comma 1 da art. 2, L.R. 13/11/2001, n. 38)
Deposito cauzionale
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio
dell'attivita' qualora l'apertura avvenga in data successiva alla
comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e
turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:
a) 206.582,76 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le
attivita' di cui all'art. 2, lett. a);
b) 129.114,22 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le
attivita' di cui all'art. 2, lett. b);
c) 77.468,53 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le attivita'
di cui all'art. 2, lett. c).
2. Il deposito cauzionale, purche' sia garantita senza alcuna
limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere
costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza
fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia
preventivamente approvata dalla Provincia.
3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni
assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni
eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.
4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di
esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda
dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di
centottanta giorni dalla data di cessazione della attivita', previa
verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura
e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei
confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che
ha cessato l'attivita' di pendenze in corso, che possano comportare
rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3,
esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad
adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla
autorizzazione.