REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

       TITOLO II                                                                
    TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                            
DI VIAGGIO E TURISMO                                                            
          Art. 10                                                               
(modificato comma 1 da art. 2, L.R. 13/11/2001, n. 38)                          
Deposito cauzionale                                                             
1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio                 
dell'autorizzazione all'esercizio o entro la data di effettivo inizio           
dell'attivita' qualora l'apertura avvenga in data successiva alla               
comunicazione, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e                
turismo deve versare alla Provincia, pena decadenza dalla                       
autorizzazione stessa, un deposito cauzionale nella misura di:                  
a) 206.582,76 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le                    
attivita' di cui all'art. 2, lett. a);                                          
b) 129.114,22 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le                    
attivita' di cui all'art. 2, lett. b);                                          
c) 77.468,53 Euro per le agenzie di viaggio che svolgano le attivita'           
di cui all'art. 2, lett. c).                                                    
2. Il deposito cauzionale, purche' sia garantita senza alcuna                   
limitazione l'immediata disponibilita' delle somme, puo' essere                 
costituito anche da fidejussione bancaria irrevocabile o polizza                
fidejussoria assicurativa o ogni altra idonea garanzia                          
preventivamente approvata dalla Provincia.                                      
3. Il deposito cauzionale e' istituito a garanzia delle obbligazioni            
assunte dalla agenzia di viaggio e turismo e a garanzia dei danni               
eventualmente arrecati in conseguenza dell'attivita' dell'agenzia.              
4. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di                  
esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda                  
dell'interessato, e' disposto dalla Provincia non prima di                      
centottanta giorni dalla data di cessazione della attivita', previa             
verifica effettuata presso la Cancelleria del Tribunale, la Questura            
e la Guardia di Finanza competenti, per accertare la inesistenza nei            
confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio che            
ha cessato l'attivita' di pendenze in corso, che possano comportare             
rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dalla agenzia stessa.             
5. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla             
sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3,           
esso deve essere reintegrato nella misura di cui al comma 1 entro il            
termine di sessanta giorni dal ricevimento della diffida ad                     
adempiervi da parte della Provincia, a pena della decadenza dalla               
autorizzazione.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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