REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 39

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 11                                                               
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,                                
comma 2, lettera e) della L.R. n. 40 del 2001                                   
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della L.R. n.            
40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione              
degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione                     
vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per                  
l'esercizio finanziario 2003, ove necessario, con proprio atto, le              
opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e             
di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unita'                
previsionale di base per le unita' previsionali di base di cui                  
all'Elenco "E" allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli             
di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea            
e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri                              
economico-finanziari del bilancio.                                              
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' il seguente:                    
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti                  
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota 1) all'art. 8, e' riportato alla nota             
1) al presente articolo.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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