LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la
qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni
di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di
formazione professionale e di educazione degli adulti.