REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

          Art. 10                                                               
Squadre per la caccia al cinghiale                                              
1. Il Comitato direttivo dell'ATC sottopone annualmente                         
all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle              
squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel                   
territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo              
fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di           
ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di            
tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di                
nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma             
di adesione. Il numero delle squadre e' definito in funzione delle              
caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in              
esso presenti nonche' delle scelte gestionali operate in sintonia con           
il Piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra puo'                
esercitare l'attivita' venatoria in un solo ATC e nell'ambito di                
questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.                         
2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di           
40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza            
di almeno 20 membri salvo diverse disposizioni della Provincia.                 
Ciascun cacciatore puo' afferire ad una sola squadra in ambito                  
regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere           
a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di                  
praticare la caccia al cinghiale, la squadra e' obbligata ad                    
accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito           
dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC             
dove opera la squadra stessa. Possono partecipare alla battuta, oltre           
ai componenti della squadra, altri cacciatori purche' in possesso dei           
requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), sino ad un massimo            
di 5 invitati designati dal caposquadra.                                        
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra e' autorizzata per             
ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato            
che svolge anche la funzione di caposquadra purche' in possesso                 
dell'abilitazione di cui all'art.5, comma 1, lett. f). Possono                  
partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui            
all'art. 5, comma 1, lettera e), anche in numero diverso rispetto a             
quello previsto dal comma 2.                                                    
4. Puo' svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha                
acquisito la qualifica di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 5.            
Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la                       
responsabilita' della corretta esecuzione della battuta o della                 
braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa' carico delle            
eventuali attivita' gestionali.                                                 
5. Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo            
e per agevolare le attivita' di controllo, il caposquadra e' tenuto a           
compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda           
delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali                 
invitati, nonche' gli eventuali altri dati. Il caposquadra e' tenuto            
inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della                 
giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a piu' copie             
forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla            
Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla                     
Provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra e' tenuto ad               
organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se                    
necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1                 
dell'art. 5.                                                                    
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere             
in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta,            
al personale incaricato della vigilanza:                                        
a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla           
Provincia;                                                                      
b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia,             
rilasciata dal Comitato direttivo dell'ATC;                                     
c) scheda giornaliera della battuta.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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