TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 9
(sostituito da art. 6, L.R. 10/12/2001, n. 46)
Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo operanti sul
territorio regionale e' pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione e trasmesso all'organo governativo competente
ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale delle agenzie di
viaggio e turismo.
2. La Provincia da' tempestiva comunicazione alla Regione e
all'organo governativo di cui al comma 1 dell'avvenuto rilascio di
nuove autorizzazioni, dell'apertura o chiusura di filiali o sedi
secondarie, ovvero delle modifiche di elementi relativi
all'organizzazione dell'agenzia o della filiale o sede secondaria,
nonche' dei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'attivita'.