LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 10
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo
1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la
cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2003, le seguenti
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 -
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e
successive modificazioni)" Euro 258.228,45
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Euro
258.228,45.