REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 10                                                               
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo                                 
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                  
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo               
1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la             
cooperazione) sono disposte, per l'esercizio 2003, le seguenti                  
autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi                   
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.2.7120 -                   
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:                          
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle              
imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e                   
successive modificazioni)" Euro 258.228,45                                      
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di           
programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui               
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f),              
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" Euro                 
258.228,45.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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