REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 10                                                               
Diritto di partecipazione e di informazione                                     
1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali                
nell'ambito della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui                 
all'articolo 35 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema            
regionale e locale):                                                            
a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si                  
riferisce la loro attivita';                                                    
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di             
attivita', programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli             
Enti locali nelle materie di loro interesse.                                    
2. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il diritto           
di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto                  
dall'articolo 26 della Legge n. 383 del 2000.                                   
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art 35 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:                
"Art. 35 - Conferenza regionale del terzo settore                               
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazion rappresentativi del terzo                  
settore, e' istituita la Conferenza regionale del terzo settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 26 della Legge n. 383 del 2000, citata alla               
nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 26 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti                     
amministrativi                                                                  
1. Alle associazioni di promozione sociale e' riconosciuto il diritto           
di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma            
1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                                            
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni                        
giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli                
scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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