REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 10                                                               
Norma finale                                                                    
1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita'               
attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le           
necessarie specificazioni delle priorita' e preferenze di cui                   
all'articolo 7.                                                                 
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il              
Titolo IV della L.R. n. 15 del 1997.                                            
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
Il Titolo IV della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota all'art. 9,            
concerne Norme procedurali e sanzionatorie.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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