REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 9                                                                
Iniziative di formazione                                                        
nel campo della cooperazione internazionale                                     
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera             
d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori,                 
volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art.             
4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con Enti e soggetti           
pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche                
materie.                                                                        
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attivita' di                 
assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4,             
in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed            
internazionali.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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