REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO III                                                      
           VINCOLO ESPROPRIATIVO                                                
               CAPO II                                                          
       Disposizioni particolari in merito alla procedura                        
       di apposizione del vincolo                                               
          Art. 9                                                                
Comunicazione di avviso                                                         
della procedura di apposizione del vincolo                                      
1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante                
variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di               
un'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero mediante uno degli             
atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento e'              
comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare               
l'opera.                                                                        
2. La comunicazione e' effettuata con lettera raccomandata con avviso           
di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora cio' sia           
stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma           
10, a seguito:                                                                  
a) dell'adozione della variante specifica al POC;                               
b) della conclusione della conferenza preliminare prevista                      
dall'articolo 40, comma 2, della L.R. 20/00;                                    
c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di             
servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC.            
3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito              
della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo                   
espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I             
proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta           
giorni dal ricevimento della comunicazione.                                     
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo                      
espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione                   
dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2,             
prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei            
proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo                
avviene nell'ambito delle forme previste dall'articolo 10, comma 3.             
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, citata             
alla nota 2) all'art. 8, e' riportato alla stessa nota.                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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