REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 9                                                                
Revoche e sanzioni                                                              
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, la Regione                   
Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente             
legge nei casi e con le modalita' previste dall'articolo 18 della               
L.R. 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni                
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34).                                                                   
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 18 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, concernente             
Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di                    
agricoltura - Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 18 - Revoche e sanzioni                                                   
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:               
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei                  
termini stabiliti;                                                              
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle               
finalita' per le quali furono concesse, salva l'applicazione                    
dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;           
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da                
indurre l'Amministrazione in grave errore;                                      
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi            
disciplinanti le modalita' e le condizioni per la concessione di                
contributi.                                                                     
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui               
alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato             
motivo per non piu' di diciotto mesi.                                           
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme                  
percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di               
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonche'                      
l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di             
agricoltura.                                                                    
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da                 
restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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