LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 9
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo
1990, n. 22 e' disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore
autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7120 -
Promozione e qualificazione delle imprese cooperative, a valere sul
Capitolo 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni
di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalita' di cui
all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f),
g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)" per un
importo di Euro 140.000,00.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
La L.R. 23 marzo 1990, n. 22 concerne Disposizioni di principio e
disciplina generale per la cooperazione.