REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

                   TITOLO II                                                    
            PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA                                        
            CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA                                        
            DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO                                       
          Art. 9                                                                
Misure per la salvaguardia                                                      
del patrimonio architettonico                                                   
1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio                     
architettonico, il Sindaco puo' intimare ai proprietari la                      
realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da               
fenomeni di degrado.                                                            
2. Parimenti il Sindaco puo' intimare ai proprietari, per ragioni di            
salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare                      
interventi:                                                                     
a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle             
recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al                    
pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;                     
b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le                    
caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.                             
3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a              
presentare la denuncia di inizio attivita', ove richiesta, e a                  
realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato                        
dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il                 
Comune ha facolta' di realizzare direttamente gli interventi                    
necessari.                                                                      
4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli               
interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del                      
proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per           
opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese puo'                
essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la              
possibilita' di accedere ai contributi previsti dalla presente legge,           
secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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