LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7
PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
TITOLO III
INTERVENTI PER LA RICERCA INNOVAZIONE
E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Art. 8
Soggetti ammissibili
1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina
vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
a) imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del
comma primo dell'art. 2195 C.C., nonche' imprese artigiane di
produzione di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) centri di ricerca dotati di personalita' giuridica autonoma
promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alla lettera a);
c) consorzi e societa' consortili comunque costituiti da soggetti
ricompresi in una o piu' delle lettere precedenti;
d) societa' di servizi alle imprese, studi o societa' professionali
aventi come finalita' la prestazione di servizi per innovazione
tecnologica, gestionale e organizzativa;
e) Universita' ed Enti di ricerca pubblici e Centri di ricerca
pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della
ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico;
f) consorzi e societa' consortili costituiti da Universita' ed Enti
di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in
societa' finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove
iniziative ad alto contenuto tecnologico.
2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione
nel territorio regionale.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2195 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel Registro dalle
imprese, gli imprenditori che esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di
servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e
alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a
tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le
esercitano.".
2) La Legge 8 agosto 1985, n.443 concerne Legge-quadro per
l'artigianato.