LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 8
Fornitura di spazi e attrezzature
1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della L.R. 25 febbraio 2000,
n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10
aprile 1989, n. 11), la Regione puo' concedere, anche a titolo
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio
disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati
dalle associazioni sia per attivita' inerenti la vita associativa,
sia per lo svolgimento di attivita' statutarie specifiche, alle
seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico
delle associazioni concessionarie;
b) l'associazione concessionaria e' tenuta alla restituzione del bene
nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il
normale deperimento d'uso;
c) la concessione puo' comportare una decurtazione del canone di
locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione
straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione
concessionaria.
3. Le Province, gli Enti locali, gli Enti pubblici dipendenti dalla
Regione e gli Enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel
rispetto delle normative di settore, possono offrire alle
associazioni iscritte nei registri analoghe opportunita' per l'uso di
spazi e attrezzature di loro proprieta' o a loro disposizione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 2000, e' il
seguente:
"Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
omissis
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o
in uso a Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo
della pubblicizzazione.
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10,
o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,
alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10
delle medesime leggi regionali.".