REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 8                                                                
Fornitura di spazi e attrezzature                                               
1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della L.R. 25 febbraio 2000,           
n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10                
aprile 1989, n. 11), la Regione puo' concedere, anche a titolo                  
gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio             
disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel                
registro regionale.                                                             
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati               
dalle associazioni sia per attivita' inerenti la vita associativa,              
sia per lo svolgimento di attivita' statutarie specifiche, alle                 
seguenti condizioni:                                                            
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico               
delle associazioni concessionarie;                                              
b) l'associazione concessionaria e' tenuta alla restituzione del bene           
nelle medesime condizioni in cui e' stato consegnato, salvo il                  
normale deperimento d'uso;                                                      
c) la concessione puo' comportare una decurtazione del canone di                
locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione                      
straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione                    
concessionaria.                                                                 
3. Le Province, gli Enti locali, gli Enti pubblici dipendenti dalla             
Regione e gli Enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel                 
rispetto delle normative di settore, possono offrire alle                       
associazioni iscritte nei registri analoghe opportunita' per l'uso di           
spazi e attrezzature di loro proprieta' o a loro disposizione.                  
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 2000, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso                        
omissis                                                                         
3. I beni indicati nel comma 1 possono altresi' essere dati, con                
deliberazione della Giunta regionale, a titolo gratuito in comodato o           
in uso a Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e                
private che, senza scopo di lucro, perseguano finalita' statutarie di           
interesse collettivo e generale. In tale caso viene meno l'obbligo              
della pubblicizzazione.                                                         
4. L'uso a titolo gratuito, secondo le modalita' di cui al comma 3,             
puo' essere concesso anche a favore di organizzazioni ed                        
associazioni, anche se prive di personalita' giuridica, purche'                 
iscritte all'Albo di cui all'art. 12 della L.R. 7 marzo 1995, n. 10,            
o al Registro di cui all'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 37,             
alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10                
delle medesime leggi regionali.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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