REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 31

DISCIPLINA GENERALE DELL'EDILIZIA

          TITOLO II                                                             
       TITOLI ABILITATIVI                                                       
          Art. 8                                                                
Interventi soggetti a denuncia                                                  
di inizio attivita' obbligatoria                                                
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono                    
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':                  
a)  gli interventi di manutenzione straordinaria;                               
b)  gli interventi di risanamento conservativo e restauro;                      
c)  gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle             
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli           
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490              
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico             
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino              
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma                   
dell'edificio;                                                                  
d)  le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;                             
e)  gli interventi di ristrutturazione edilizia;                                
f)  gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei             
casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;                        
g)  i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;                              
h)  le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad             
attivita' sportive senza creazione di volumetria;                               
i)  l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che                  
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici            
o di attrezzature esistenti;                                                    
j)  le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui            
agli artt. 18 e 19;                                                             
k)  la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'           
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24                
marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri                   
storici;                                                                        
l)  le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di           
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)                   
dell'Allegato alla presente legge;                                              
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi                  
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,              
secondo quanto stabilito dal RUE.                                               
2. Il Consiglio comunale con deliberazione procede, entro centottanta           
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali           
tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono                 
sottoposti a permesso di costruire.                                             
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di               
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina                      
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione           
delle corrispondenti opere.                                                     
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, citato alla nota all'art. 4,           
e' indicato alla stessa nota.                                                   
2) La L.R. 6 aprile 1998, n. 11 concerne Recupero ai fini abitativi             
dei sottotetti esistenti.                                                       
3) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989, n.               
122, concernente Disposizioni in materia di parcheggi, programma                
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche'                      
modificazioni di alcune norme del Testo unico sulla disciplina della            
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della               
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' il seguente:                              
"Art. 9                                                                         
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli            
stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati                   
parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari,           
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi             
vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo             
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al            
fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico,           
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente            
con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli            
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed           
i poteri attribuiti alla medesima legislazione alle Regioni e ai                
Ministeri dell'Ambiente e peri Beni culturali e ambientali da                   
esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi                  
stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti,                
potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di           
cui al periodo precedente.                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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