REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Ricognizione residui attivi e passivi -                                         
Approvazione Conto del Tesoriere                                                
1.  Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e                 
passivi in chiusura dell'esercizio 2001 accertate in sede di                    
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 55 e 73 della L.R.            
di contabilita' 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e ai               
sensi dell'art. 73, comma 2 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, con             
determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e                     
strumentali n. 2505 del 27 marzo 2002, e della giacenza iniziale di             
cassa accertata con determinazione del Direttore generale Risorse               
finanziarie e strumentali n. 3571 del 24 aprile 2002, di approvazione           
del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma 2 della                
stessa L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, e' disposto           
l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione 2002 di cui           
al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 - Avanzo                      
d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 - Giacenza                
iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di contabilita'            
sopremenzionata.                                                                
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 55 e 73 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,             
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, abrogata dalla L.R. n. 40 del 2001 - citata alla nota           
al titolo - era il seguente:                                                    
"Art. 55 - Ricognizione dei residui attivi                                      
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e                
versate entro il termine dell'esercizio.                                        
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale, con atto             
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni                
anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti                 
categorie:                                                                      
A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;                    
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure           
amministrative o giudiziarie per la riscossione;                                
C) crediti riconosciuti inesigibili.                                            
I crediti di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportati            
nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici                   
competenti; i crediti di cui alla lettera C) si eliminano dalle                 
scritture degli uffici.".                                                       
"Art. 73 - Ricognizione dei residui passivi                                     
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi               
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.           
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto              
predisposto dalla Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede           
alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:                      
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio           
rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;           
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti,             
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario,                  
efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la              
parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la               
data di chiusura dell'esercizio finanziario;                                    
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti              
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non             
ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno               
successivo.                                                                     
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate             
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C)             
sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in             
sede di rendiconto consuntivo.                                                  
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino             
esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate                
potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per                    
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di                   
bilancio.".                                                                     
2) Il testo del comma 2 dell'art. 73 della L.R. n. 40 del 2001,                 
citata alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 73 - Norme transitorie                                                    
omissis                                                                         
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001 e' redatto            
e approvato secondo le disposizioni della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.            
omissis".                                                                       
3) La determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e               
strumentali n. 2505 del 27 marzo 2002 concerne Ricognizione annuale             
dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2001, ai sensi degli               
artt. 55 e 73 della L.R. 6/7/1977, n. 31 e successive modificazioni.            
4) La determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e               
strumentali n. 3571 del 24 aprile 2002 concerne Approvazione del                
conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi             
dell'art. 84, comma 2, L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                   
modificazioni.                                                                  
5) Il testo del comma 2 dell'art. 84 della L.R. n. 31 del 1977,                 
citata alla nota 1) al presente articolo - abrogata dalla L.R. n. 40            
del 2001, citata alla nota al titolo - era il seguente:                         
"Art. 84 - Responsabilita' del Tesoriere                                        
omissis                                                                         
Ai fini del discarico della propria responsabilita' il Tesoriere                
regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla               
Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:                            
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e           
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;                                     
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e            
le somme pagate nel corso dell'esercizio;                                       
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a               
credito dell'esercizio successivo.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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