REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 7                                                                
Interventi di emergenza                                                         
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti                
armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze                    
igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre           
finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5,             
comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture                   
regionali della Protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e                
privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti           
ambiti:                                                                         
a) attivita' di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza            
dei territori colpiti da calamita';                                             
b) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni                
colpite;                                                                        
c) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni                
profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia- Romagna a seguito              
degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.                           
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro                   
attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle             
procedure di programmazione previste dall'art. 10 anche in deroga               
alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di                    
forniture e servizi". Gli eventuali finanziamenti relativi agli                 
interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento              
della spesa nell'ambito del limite delle disponibilita' previste a              
tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi             
fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo             
verra' erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.                
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta           
regionale, sentite le competenti autorita' statali e' autorizzato ad            
effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della              
somma di Euro 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed            
al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovra'           
essere approvato apposito rendiconto concernente le spese                       
effettivamente sostenute.                                                       
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali           
di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' costituire un'apposita              
unita' di crisi.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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