REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

          Art. 6                                                                
(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 3,                                           
L.R. 10/12/2001, n. 46)                                                         
Contenuto dell'autorizzazione                                                   
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:                                
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;                          
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa'                     
l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e           
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;                      
c) l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;                       
d) le altre attivita' che l'agenzia intende esercitare, di cui                  
all'art. 3;                                                                     
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia,                     
precisando se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante;             
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della            
sede dell'esercizio;                                                            
g) abrogato.                                                                    
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le              
lett. e), f) . . ., comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.           
3. Ogni modifica prevista al comma 1, lett. e), f) . . . comporta il            
solo aggiornamento della autorizzazione.                                        
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova                    
autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima,               
previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in                
relazione alla sola modifica richiesta.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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