TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 6
(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 3,
L.R. 10/12/2001, n. 46)
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa'
l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
d) le altre attivita' che l'agenzia intende esercitare, di cui
all'art. 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia,
precisando se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della
sede dell'esercizio;
g) abrogato.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le
lett. e), f) . . ., comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica prevista al comma 1, lett. e), f) . . . comporta il
solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova
autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima,
previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in
relazione alla sola modifica richiesta.