REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 6                                                                
Iniziative di cooperazione internazionale                                       
1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a),                  
realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione                         
internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,            
le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari           
ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e                     
associazioni, nonche' in collaborazione con Stati ed Enti                       
territoriali esteri.                                                            
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:                       
a) il supporto informativo e di coordinamento alle attivita' dei                
soggetti di cui all'art. 4;                                                     
b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle               
attivita' dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).                  
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui                 
all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere                    
umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende             
sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non piu' destinati a           
finalita' pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.                      
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza           
tecnica alle pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e           
dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di                  
personale della propria Amministrazione e degli Enti da essa                    
dipendenti, di professionalita' adeguata alle iniziative.                       
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei                   
soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di                 
cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o                        
finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari                
Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, puo'                 
essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il                   
servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei                   
trattamenti previdenziali e di quiescenza.                                      
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del                
Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di                    
applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino                
Ufficiale della Regione.                                                        
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,                
tramite il coordinamento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),           
viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche                
regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento               
alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e           
commerciale.                                                                    
8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento                   
strutturale con le autorita' istituzionali dei Paesi destinatari                
degli interventi, favorendo lo stretto collegamento con le                      
rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni           
europee, puo' costituire uffici di raccordo organizzativo e di                  
collegamento operativo, con carattere di intersettorialita', nei                
Paesi oggetto degli interventi della presente legge.                            
9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale             
in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le           
strutture di cui al comma 8 e' corrisposta una indennita' mensile               
speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla             
permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennita', da              
determinarsi con atto di Giunta, e' ragguagliata nel massimo a quella           
spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale            
del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio                
presso le sedi di rappresentanza all'estero.                                    
10. La Giunta determina le modalita' per l'acquisizione di servizi              
organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8,                   
prevedendo le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di                   
convenzioni anche con enti, societa' ed associazioni dotate della               
necessaria capacita' ed esperienza con sede nel Paese di insediamento           
dell'ufficio.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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