REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

         TITOLO II                                                              
      PROGRAMMA REGIONALE                                                       
          Art. 6                                                                
Sviluppo di rete                                                                
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1            
dell'art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio                
regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento                 
tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la Giunta regionale                  
stabilisce con successivo atto i requisiti di tali Laboratori o                 
Centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.                               
2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai                   
laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo                  
sviluppo precompetitivo, nonche' per il trasferimento o la diffusione           
di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese,           
singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti,                  
pubblici o privati, interessati.                                                
3. Dette azioni prevedono altresi' la promozione, tramite un accordo            
tra la Regione Emilia-Romagna, le Universita' e gli Enti di ricerca             
insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare            
rilevanza e di interesse generale, quali:                                       
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con              
una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle                     
competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Universita' e             
negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli                
utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti            
a livello nazionale, comunitario ed internazionale;                             
b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e            
tecniche presenti nelle Universita' e negli enti di cui al comma 3 da           
parte delle imprese;                                                            
c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le           
imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle               
Universita' e degli Enti di ricerca insediati nel territorio                    
regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 5;                   
d) la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per                   
l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico             
ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle                     
istituzioni scientifiche;                                                       
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la           
partecipazione delle Universita' e degli Enti di ricerca insediati              
nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di                  
ricerca;                                                                        
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di                   
interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo             
regionale promossi da Universita' o altri Enti di ricerca insediati             
nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in               
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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