REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

               Art. 5 bis                                                       
(articolo aggiunto da art. 2, L.R. 10/12/2001, n. 46)                           
Apertura di sede secondaria                                                     
o filiale di agenzia di viaggio e turismo                                       
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e              
turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre                 
regioni, e' soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla              
Provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono             
adibire a sede secondaria o filiale.                                            
2. La comunicazione deve indicare espressamente:                                
a) la denominazione o ragione sociale, la sede e gli estremi del                
provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;             
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei              
locali di esercizio della sede secondaria;                                      
c) le esatte generalita' del titolare o del legale rappresentante, a            
seconda che si tratti rispettivamente di impresa individuale o di               
societa';                                                                       
d) le generalita' del direttore tecnico dell'agenzia principale se              
diverso dal titolare o dal legale rappresentante e dell'eventuale               
responsabile o referente della filiale o sede secondaria;                       
e) gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella Regione in            
cui ha sede l'agenzia principale.                                               
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere            
comunicata alla Provincia entro 10 giorni al fine di consentire le              
verifiche di cui al comma 4.                                                    
4. Decorsi 15 giorni dalla data d'invio della comunicazione alla                
Provincia l'attivita' puo' essere avviata. La Provincia, entro 60               
giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza             
dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito                   
negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attivita', fino al            
riscontro della eliminazione delle irregolarita' contestate.                    
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della            
comunicazione di cui al comma 1 all'Ente competente al rilascio                 
dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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