REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

          Art. 6                                                                
Interventi per la forestazione                                                  
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il                   
miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le               
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti             
alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse              
forestali:                                                                      
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento                
agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la           
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,              
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00                  
b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la                       
conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975,           
n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" Esercizio                
2003: Euro 1.742.500,00.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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