LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005
Art. 6
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti
alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse
forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento
agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonche' per la
esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)" Esercizio 2003: Euro 1.742.500,00
b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la
conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975,
n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)" Esercizio
2003: Euro 1.742.500,00.