REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 6                                                                
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione                                    
e la revisione                                                                  
1. Relativamente al registro regionale, le modalita' di iscrizione,             
cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale              
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con           
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.                
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione              
dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le Province e i                  
Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con              
propri regolamenti disciplinano le modalita' di iscrizione,                     
cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di                    
uniformita' delle procedure stabiliti entro sessanta giorni                     
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale              
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.             
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di                
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la               
sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.               
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri                
regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di                  
cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono               
ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della Legge n. 383 del 2000.           
TITOLO III                                                                      
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO                                  
DI PROMOZIONE SOCIALE                                                           
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione e' riportato           
alla nota all'art. 1.                                                           
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 10 della Legge n. 383 del 2000, citata alla               
nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 10 - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e           
alle cancellazioni                                                              
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i                 
provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via                        
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere                  
nazionale, al Ministro per la Solidarieta' sociale, che decide previa           
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui           
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in              
ambito regionale o nell'ambito delle Province autonome di Trento e di           
Bolzano, al Presidente della Giunta regionale o provinciale, previa             
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale                  
previsto dall'articolo 14.                                                      
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i                 
provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso, entro                  
sessanta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale                  
competente, che decide, in Camera di consiglio, nel termine di trenta           
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,                  
sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La              
decisione del Tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua           
notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse                  
modalita' entro sessanta giorni.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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