LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 6
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione
e la revisione
1. Relativamente al registro regionale, le modalita' di iscrizione,
cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione
dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le Province e i
Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con
propri regolamenti disciplinano le modalita' di iscrizione,
cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di
uniformita' delle procedure stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la
sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri
regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di
cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono
ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della Legge n. 383 del 2000.
TITOLO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione e' riportato
alla nota all'art. 1.
Comma 4
2) Il testo dell'art. 10 della Legge n. 383 del 2000, citata alla
nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 10 - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e
alle cancellazioni
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere
nazionale, al Ministro per la Solidarieta' sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in
ambito regionale o nell'ambito delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, al Presidente della Giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale
previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i
provvedimenti di cancellazione e' ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente, che decide, in Camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del Tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua
notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalita' entro sessanta giorni.".